L’opera pia “Istituto Buon Pastore” venne fondata nel 1843 a Torino dal re Carlo Alberto e affidata alle suore di Nostra Signora della Carità, dette del Buon Pastore. Essa fu dichiarata ente di natura laica il 30 agosto 1868 dall’Amministrazione del fondo per il culto.

Scopo dell’opera era provvedere gratuitamente al ricovero, mantenimento, educazione, istruzione ed eventuale correzione di ragazze povere di età tra i 10 e i 20 anni, distinte in “educande” e “corrigende”; lo stesso servizio era fornito a ragazze non povere dietro pagamento di una retta.

La sezione delle “Maddalene” comprendeva le assistite giunte a maggiore età che rimanevano a servizio dell’Istituto.

Un’ultima sezione, “alterate di mente”, offriva ricovero a pagamento a donne di agiata condizione. Le attività assistenziali dell’Istituto cessarono alla fine degli anni ’70 del ‘900.

Il complesso dell’ex Opera Buon Pastore, alla chiusura nel 1977, è stato ceduto al Comune di Torino con il vincolo dell’utilizzo perpetuo a fini sociali. È situato nel grande isolato triangolare compreso fra Corso Regina Margherita, Corso Principe Eugenio e Corso Principe Oddone.

In una parte del comprensorio dell’ex IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) Buon Pastore, dal dicembre 2023 è stato realizzato un centro di accoglienza notturna, nella palazzina C, di corso Regina Margherita 153. Si tratta di una struttura che offre riparo temporaneo alle persone senza dimora, ai minori stranieri non accompagnati e ai nuclei familiari in attesa di ricollocazione. È gestita dalla Croce Rossa Italiana. Gli e le ospiti ricevono la cena e la colazione. La struttura è aperta dalle 18.00 sino alle 9.00 del mattino successivo. I posti letto disponibili nel centro di accoglienza notturna sono un’ottantina.

Nel corso degli anni il giardino del complesso ha vissuto un vero e proprio processo di rinaturalizzazione, è ormai diventato un bosco urbano, con una nutrita avifauna selvatica nidificante.

Il Comune di Torino, per gran parte del complesso, ha concesso il diritto  99ennale ad una società immobiliare e ha consentito un cambiamento di destinazione d’uso da “servizi pubblici” a “terziario” nell’ambito del vigente piano regolatore generale (P.R.G.C.) per trasformare, con un permesso di costruire in deroga, il complesso in un centro direzionale, commerciale e residenziale con parcheggio interrato.

Il grande giardino centrale del complesso dovrebbe essere aperto al pubblico in una zona che ne ha particolarmente bisogno.

SISTEMA PENALE MINORILE ITALIANO

Il sistema penale minorile rappresenta il risultato di un lungo processo di maturazione della coscienza civile, che, nel tempo, è andata riconoscendo la specificità della condizione minorile. In conseguenza di ciò la politica penale ha tentato di costruire un sistema differenziato di diritto penale che tende alla tutela di diritti dei minori, primo fra tutti il diritto all’educazione.

Nel periodo tra il XVI e il XVII sec. si ebbero anche i primi tentativi di controllo nei confronti di poveri, vagabondi, folli e chiunque altro fosse stato considerato pericoloso per l’ordine pubblico. Contemporaneamente iniziò anche la pratica dell’internamento in istituto dove la disciplina ed il lavoro si ponevano come i due imperativi pedagogici, attraverso i quali rendere ineccepibile la vita di coloro che vi erano internati.

“La preoccupazione moralizzatrice ed il controllo sociale” furono le caratteristiche principali di queste istituzioni che, tentarono anche un intervento specifico nei confronti dei minori, separandoli e differenziandoli sia fisicamente, sia nei trattamenti, dagli adulti.

Nel corso di tutto l’Ottocento, l’attenzione rivolta ai minori evidenziò una inconciliabile ambiguità. Il positivismo proponeva come necessaria la conoscenza scientifica del bambino e tutto quanto era relativo all’educazione, con l’obbiettivo della tutela, della promozione, della protezione dei giovani; allo stesso tempo, però, il forte controllo sull’infanzia rendeva gli interventi sui minori assai punitivi, introducendo in ambito penale istituti fino allora sconosciuti, con misure coercitive e correzionali derivanti da una concezione dell’infanzia come età dipendente dall’autorità di coloro che erano preposti all’educazione.

Era possibile l’internamento dei giovani discoli in Case di correzione o di educazione, per volontà dei genitori. L’art. 222 del Codice civile del Regno d’Italia (in vigore fino al successivo del 1942) infatti stabiliva: “Il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d’uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell’istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto”.

Gli istituti di educazione e di correzione furono organizzati su regole carcerarie paternalistiche e coercitive. Nel 1877, un nuovo regolamento istituì le figure degli ‘istitutori o censori’ in sostituzione delle guardie carcerarie comuni e vennero previsti interventi differenziati per i minori sottoposti alla custodia per condanna penale e i ricoverati per altre cause.

È interessante mettere in evidenza come vi sia stata una singolare coincidenza, nel tempo, fra la creazione delle nuove forme istituzionali per il controllo di nuove categorie di giovani e l’aumento progressivo dell’allarme sociale rispetto al fenomeno della delinquenza minorile. Come se l’allarme sociale avesse identificato nell’aumento della delinquenza dei minorenni’ un grave pericolo emergente, soltanto dopo che erano state create e regolamentate le nuove istituzioni per i minorenni. Mentre in precedenza, la società del tempo era preoccupata per i minori abbandonati, vagabondi, oziosi, discoli e così via, con l’istituzionalizzazione penale e civile di queste categorie di minori, la ‘preoccupazione’ diventa ‘allarme’ e l’oggetto di tale allarme si definisce semplicemente e direttamente in termini di ‘delinquenza’. Paradossalmente, l’allarme per l’aumento della delinquenza veniva a sua volta utilizzato per incrementare proprio quella istituzionalizzazione dei minori che aveva contribuito a determinarlo.

Nel tempo questi istituti subirono un’involuzione, a testimonianza del fatto che l’ordinamento italiano si preoccupò, più che altro, di tutelare la comunità nazionale e, solo secondariamente, cercò di promuovere l’effettiva risocializzazione del minore deviante. Nonostante il proclamato carattere educativo di questi istituti, le loro caratteristiche erano in palese contrasto con lo scopo che avrebbero dovuto perseguire. Erano, infatti in tutto simili a carceri comuni: il minore viveva in totale isolamento dal resto della comunità. In essi si realizzò lo scopo, non dichiarato, di contenere e controllare i giovani devianti, ma non quello essenziale, di educarli; al contrario la permanenza dei giovani all’interno di queste strutture, rese più profonda la spaccatura, già esistente, tra essi e la società.

La legge istitutiva del Tribunale per minorenni rappresentò la prima disciplina sistematica del settore e fu varata in era fascista, sullo sfondo del Codice Rocco. Nel periodo che andò dall’entrata in vigore di questo codice penale fino agli anni quaranta si accesero numerosi dibattiti sociali e politici, oltre che legislativi, sul tema della devianza minorile, “nel quadro del pressante e ben noto interesse delle istituzioni fasciste per tutti gli aspetti della vita e della socializzazione irregimentata dei giovani”. Negli anni che precedettero la guerra, il regime, mentre alimentava il mito della ‘giovinezza’, intraprese, anche, una politica di massificazione e di inquadramento organizzato di fanciulli e adolescenti. Nell’ambito delle istituzioni come la scuola o la famiglia, gli atteggiamenti prevalenti furono sicuramente quelli pedagogici, rigidi e perentori, mentre i genitori, gli insegnanti o i tutori conservarono il loro prepotente autoritarismo.

La protesta degli anni settanta: il periodo anti-istituzionale

La fine dell’ideologia del trattamento individualizzato fu determinata soprattutto dalla diffusione di nuove teorie che posero l’attenzione sugli effetti negativi dei processi istituzionali.

A cavallo tra gli anni sessanta e settanta vi fu un periodo cruciale, in cui si condensarono e si approfondirono i fermenti culturali emersi fino ad allora. La società civile venne investita da un radicale processo di politicizzazione che influenzò in modo decisamente diverso tutti i livelli di vita e di esperienza.

Fu in questo periodo che si affermarono le interpretazioni in chiave politica anche del fenomeno della devianza. Vennero chiamate in campo le strategie del controllo sociale, le risposte segregative, le contestazioni anti-istituzionali e le proposte di de-istituzionalizzazione di larghe fasce di devianti; si iniziò a studiare la politica criminale, indirizzata in termini differenziali, alle diverse classi sociali, ai diversi percorsi delle carriere criminali, prendendo in considerazione il ruolo del conflitto sociale e la carica di contestazione insita in ogni atto deviante.

Nel settore della giustizia minorile, tale politica portò a sostenere l’assoluta e, quindi definitiva, chiusura di tutte le diverse istituzioni. La tendenza anti-istituzionale derivò, come si è visto, dalla critica dell’inidoneità della scelta custodiale nei confronti di un progetto che voleva ispirarsi a ragioni di recupero sociale.

Furono applicati istituti nuovi quali la messa alla prova,

Furono affrontati nodi quali il doppio binario (italiani/stranieri), furono avviate le varie forme di giustizia riparativa (mediazione/attività socialmente utili), fu considerato il minore “del penale” non come se fosse avulso dalle problematiche e dagli strumenti del civile, valutando, quindi, la globalità del “caso” (in astratto) e, in concreto, l’unicità e centralità della persona.

Testimonianza di Pieranna Ferrato, assistente sociale al Buon Pastore negli anni ‘70

Va premesso che fino al 1977 non esistevano i Servizi Sociali di territorio, c’erano i grandi Enti assistenziali e il Tribunale per i minorenni con la funzione di processare i minori che commettevano reati e di rieducare ragazzi/e di cui veniva segnalata l’irregolarità. Questi finivano nelle case di rieducazione: i maschi al Ferrante Aporti, le femmine al Buon Pastore.

Al Buon Pastore quindi si entrava con un provvedimento del giudice.

Sono entrata a lavorare come assistente sociale al Buon Pastore nel 1972: nel grande istituto di rieducazione c’era stata una rivolta nel 1970. Le assistenti sociali e gli psicologi del Ministero di Grazia e Giustizia avevano chiesto che una assistente sociale interna all’istituto facesse parte dell’équipe educativa per procedere ad una trasformazione e successivo superamento dell’istituto. 

L’istituto, composto da tre costruzioni in una grande area circondata da un muro con un parco interno ed un solo accesso su corso Principe Eugenio, accoglieva allora ragazze suddivise in gruppi: le ragazze madri, le ragazze in osservazione, le ragazze in rieducazione. Le educatrici erano suore.

A differenza dell’istituto maschile Ferrante Aporti, al Buon Pastore erano rari i provvedimenti penali: per le ragazze il problema non era tanto quello dei reati, ma di comportamenti “irregolari” principalmente riguardanti la sfera sessuale (prostituzione, relazioni con uomini sposati, ma anche solo condotte un po’ leggere che oggi ci farebbero sorridere).  C’era una scarsa conoscenza degli anticoncezionali (i consultori familiari sono stati istituiti nel 75) ed erano frequenti le gravidanze indesiderate dalle ragazze e, ancor di più, dalle loro famiglie.

Il Tribunale per i minorenni era un “tribunale con le porte aperte”; le famiglie andavano a chieder aiuto, le ragazze stesse a chiedere protezione. La giudice (Graziana Calcagno era la referente per le ragazze che entravano al Buon Pastore) incontrava la ragazza e le spiegava, prima del suo ingresso, le ragioni del provvedimento.  Quando questo non era possibile, nei casi di accompagnamenti da parte della polizia, la incontrava in Istituto.

 Per quanto riguarda gli ingressi al Buon Pastore negli anni 70, anche se raccoglievo dati statistici compreso la provenienza delle famiglie delle ragazze, purtroppo non ho conservato nulla. A memoria ricordo però una buona percentuale dal sud, in particolare dalla Puglia. I dati precisi sono probabilmente conservati negli archivi del Ministero di Grazia e Giustizia, Servizi Sociali per i minori.

Le ragazze frequentavano la scuola all’interno (c’erano classi interne con insegnanti della scuola elementare e media statale). Ci fu un graduale, lento lavoro di collaborazione con preside, insegnanti e giudici perché potessero frequentare la scuola esterna.

Il Tribunale per i minorenni di Torino (competente per tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta) con presidente Paolo Vercellone ha anticipato i tempi del trasferimento dei compiti di prevenzione e assistenza iniziando una forte collaborazione con gli enti locali con risultati eccezionali: denunce e segnalazioni di devianze e conseguenti ricoveri drasticamente diminuiti.

Nel 1977 le suore, che erano già state gradualmente affiancate da educatrici, si sono ritirate, il Buon Pastore ha chiuso, si è aperta la prima comunità.


Testimonianza della giudice Graziana Calcagno

Negli anni ‘70 i figli degli immigrati, quelli già nati a Torino o giunti in città quando ancora erano piccoli, arrivati all’età dell’adolescenza o della preadolescenza, attraversavano momenti di profonda crisi se provavano ad inseguire il modello della minigonna o dei capelli lunghi. Noi ci vedevamo costretti ad un’opera di quotidiana mediazione tra le spinte di questi ragazzi e le reazioni dei loro genitori.
In un momento di autoironia, avevamo composto una canzoncina in cui una ragazza diceva: “A me mi hanno mandato al Buon Pastore/ solo perché non lascio il mio primo amore.”

Oggi sarebbe impensabile, ma in quegli anni succedeva che una ragazza incontrava il suo fidanzato, inviso ai genitori, nell’anticamera del tribunale. Si sedevano sulla panca di una minuscola sala d’aspetto di fronte alla mia porta e lui la teneva sulle ginocchia sotto gli occhi di tutti. È fuori di dubbio che abbiamo scontentato molti genitori. Dei genitori, per fare un altro esempio, si erano lamentati perché la figlia frequentava un uomo sposato. Per quanto la vicenda preoccupasse i genitori, sembrava davvero difficile considerare il comportamento della ragazza come una ipotesi di condotta così irregolare da farne l’oggetto di una attività rieducativa. Non c’erano comunità alloggio per adolescenti così come le conosciamo ora. Per fortuna il Buon Pastore era diventato una sorta di collegio. Mi ricordo che, una volta inserita la ragazza al Buon Pastore, avevo autorizzato l’uomo sposato ad andare a trovarla e i genitori si erano rivolti al procuratore capo della Repubblica. È una vicenda che mi è rimasta nella memoria perché quel procuratore mi aveva poi redarguito al punto da portarmi alle lacrime. Certe nostre scelte erano obiettivamente scandalose. Oggi sarebbe impensabile per un giudice andare a pranzo con una ragazza letteralmente “depositata” in tribunale dalla madre che voleva disfarsene. Il ricordo di queste vicende è nitido, come doloroso è il pensiero che le tre ragazze a me più care sono state uccise dalla droga.

Bibliografia

T. FRISETTI, “L’Istituto del Buon Pastore di Torino. Cenni storico-amministrativi”, Torino 1886; P. BOTTINI, “Cenni storico-amministrativi per il decennio 1900-1910”, Istituto Buon Pastore, Torino 1910; Istituto del Buon Pastore, Statuto organico, Torino 1914.

http://geoportale.comune.torino.it/web/sites/default/files/mediafiles/variante_172_buon_pastore.pdf

https://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/2022/07/il-bosco-urbano-nel-complesso-dellex-opera-buon-pastore-di-torino-va-salvaguardato/

https://www.adir.unifi.it/rivista/2000/rugi/cap1.htm

“Una giustizia minore. Trent’anni di giustizia minorile nell’esperienza di Paolo Vercellone.” a cura di Marco Bouchard – Edizione Gruppo Abele